COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI EDILI E STRADALI PER LA
PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Testo Unico Sicurezza
Decreto Legislativo
9 aprile 2008,
n. 81
"Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". (Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30-4-2008 - Supplemento Ordinario
n.108). In
vigore dal 15 maggio 2008.
Decreto Legislativo
3 agosto 2009,
n. 106 "Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro" (Gazzetta
Ufficiale n.
180 del 5-08-2009 - Supplemento Ordinario n. 142).
In vigore dal 20 agosto 2009.
Obblighi del
coordinatore per la progettazione dei lavori
Ai sensi dell’articolo 91 del Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. N.
81/2008 - D. Lgs. n. 106/2009):
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta
di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell'allegato XV;
b) b)
predispone
un fascicolo adattato
alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 90, comma 1.
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Obblighi del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Ai sensi dell’articolo 92 del Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. N.
81/2008 - D. Lgs. n. 106/2009):
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
a) a)
mverifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove
previsto e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) b)
verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, ove
previsto,adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 ove
previsto, e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) c)
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché
la loro reciproca informazione;
d) d)
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) e)
segnala al committente o al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95, 96
e 97, comma 1, e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove
previsto, e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale
e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) f)
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige
il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo,
di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando
quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
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