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ESTIMO LEGALE

 

L'Estimo legale riguarda valutazioni effettuate in base a specifiche norme di legge.


Stime di danni

Stime relative a espropriazioni per pubblica utilità ex DPR 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)"

Stime successioni ereditarie e progetti di divisione

Stime usufrutto e nuda proprietà

Stime servitù prediali coattive (acquedotto, scarico, passaggio, elettrodotto, gasdotto, oleodotto).

 

La stima dei danni        

Un bene subisce un danno economico se, a seguito di un sinistro oppure di una qualsiasi azione dolosa o colposa, il suo valore di mercato o il reddito da esso prodotto diminuisce.

Il sinistro è un evento non prevedibile, determinato da cause fortuite.

Generalmente i beni suscettibili di subire danni vengono assicurati mediante un contratto di assicurazione con il quale la compagnia di assicurazione si impegna a risarcire i danni causati ai beni assicurati.

Le assicurazioni contro i danni possono riguardare le cose o le persone.

Se il danno è conseguenza di un sinistro, è possibile il risarcimento totale o parziale, nel caso, invece, di fatto doloso o colposo, la riparazione deve essere effettuata da colui che ha provocato il danno con la propria azione o con cose di sua proprietà.

Con il contratto di assicurazione o polizza, ai sensi dell’art. 1882 del Codice civile, l’assicuratore, in cambio del pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro.

Secondo il disposto dell’art. 1908 del c.c., nell’accertare il danno, non si può attribuire al bene danneggiato un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro.

Per quanto concerne poi i limiti del risarcimento, in base all’art. 1905 del codice civile, “l’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. L’assicuratore inoltre, “risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato”.  Pertanto, secondo i casi, al c.d. danno patrimoniale subito dal bene potrà aggiungersi il c.d. danno finanziario che tiene conto appunto del mancato reddito ritraibile dal bene.

Inoltre, secondo l’entità del danno, dovrà valutarsi o la quantità di denaro necessaria per rimettere in efficienza il bene affinché sia fonte del normale reddito, oppure la quantità di denaro corrispondente al valore del bene ante sinistro.

Criteri di valutazione del danno

Il danno rappresenta la diminuzione del valore del bene e quindi esso è pari alla differenza, positiva, tra il valore del bene prima dell'evento dannoso e il valore del bene dopo il sinistro.

In altri casi, bisogna individuare il più probabile valore di costo delle opere idonee a ripristinare il bene immobile danneggiato (danno emergente) senza trascurare la diminuita produttività del bene conseguente al danno e limitata nel tempo (lucro cessante).

In quei casi in cui non è possibile determinare l'entità dei costi delle opere idonee ad eliminare il danno, bisogna determinare il danno equiparandolo alla diminuzione del valore di mercato oppure alla diminuzione della redditività del bene scontata all'attualità.

I criteri di valutazione del danno possono essere distinti in:

  • Criterio del danno patrimoniale

  • Criterio del danno finanziario

  • Criterio misto che consiste nel confrontare e nell’integrare fra loro entrambi i suddetti criteri.

I beni reali (terreni, fabbricati, macchinari, ecc.) sono suscettibili di danno patrimoniale e se capaci di dare reddito anche di danno finanziario.

Per quanto riguarda l’applicazione del criterio del danno patrimoniale, occorre determinare la spesa necessaria per ripristinare l'efficienza del bene danneggiato: a tal fine si può considerare o il più probabile valore di mercato oppure il più probabile valore del costo di riproduzione deprezzato o di sostituzione. Per la stima dei danni subiti da un immobile si adotta in genere il criterio del valore di costo di riproduzione o quello di sostituzione, quantificando i relativi costi a nuovo ed applicando poi opportuni coefficienti di deprezzamento per tener conto della sua vetustà e del suo stato di manutenzione.

 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ECONOMICA E DI CONSULENZA AMBIENTALE - DOTT.ING. SERGIO CLARELLI

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