ESTIMO
LEGALE
L'Estimo
legale riguarda valutazioni effettuate in
base a specifiche norme di legge.
Stime di danni
Stime relative a
espropriazioni per pubblica utilità ex DPR 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità.
(Testo A)"
Stime successioni ereditarie
e progetti di divisione
Stime usufrutto e nuda
proprietà
Stime servitù prediali
coattive (acquedotto, scarico, passaggio, elettrodotto, gasdotto,
oleodotto).
La stima dei danni
Un bene subisce un danno economico se, a seguito di un
sinistro oppure di una qualsiasi azione dolosa o
colposa, il suo valore di mercato o il reddito da esso
prodotto diminuisce.
Il sinistro è un evento non prevedibile, determinato da
cause fortuite.
Generalmente i beni suscettibili di subire danni vengono
assicurati mediante un contratto di assicurazione con il
quale la compagnia di assicurazione si impegna a
risarcire i danni causati ai beni assicurati.
Le assicurazioni contro i danni possono riguardare le
cose o le persone.
Se il danno è conseguenza di un sinistro, è possibile il
risarcimento totale o parziale, nel caso, invece, di
fatto doloso o colposo, la riparazione deve essere
effettuata da colui che ha provocato il danno con la
propria azione o con cose di sua proprietà.
Con il contratto di assicurazione o polizza, ai sensi
dell’art. 1882 del Codice civile, l’assicuratore, in
cambio del pagamento di un premio, si obbliga a
risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del
danno prodotto da un sinistro.
Secondo il disposto dell’art. 1908 del c.c.,
nell’accertare il danno, non si può attribuire al bene
danneggiato un valore superiore a quello che aveva al
momento del sinistro.
Per quanto concerne poi i limiti del risarcimento, in
base all’art. 1905 del codice civile, “l’assicuratore è
tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal
contratto, il danno sofferto dall’assicurato in
conseguenza del sinistro. L’assicuratore inoltre,
“risponde del profitto sperato solo se si è
espressamente obbligato”. Pertanto, secondo i casi, al
c.d. danno patrimoniale subito dal bene potrà
aggiungersi il c.d. danno finanziario che tiene conto
appunto del mancato reddito ritraibile dal bene.
Inoltre, secondo l’entità del danno, dovrà valutarsi o
la quantità di denaro necessaria per rimettere in
efficienza il bene affinché sia fonte del normale
reddito, oppure la quantità di denaro corrispondente al
valore del bene ante sinistro.
Criteri di valutazione del danno
Il danno rappresenta la diminuzione del valore del bene
e quindi esso è pari alla differenza, positiva, tra il
valore del bene prima dell'evento dannoso e il valore
del bene dopo il sinistro.
In altri casi, bisogna individuare il più probabile
valore di costo delle opere idonee a ripristinare il
bene immobile danneggiato (danno emergente) senza
trascurare la diminuita produttività del bene
conseguente al danno e limitata nel tempo (lucro
cessante).
In quei casi in cui non è possibile determinare l'entità
dei costi delle opere idonee ad eliminare il danno,
bisogna determinare il danno equiparandolo alla
diminuzione del valore di mercato oppure alla
diminuzione della redditività del bene scontata
all'attualità.
I criteri di valutazione del danno possono essere
distinti in:
-
Criterio del danno patrimoniale
-
Criterio del danno finanziario
-
Criterio misto che consiste nel confrontare e
nell’integrare fra loro entrambi i suddetti criteri.
I beni reali (terreni, fabbricati, macchinari, ecc.)
sono suscettibili di danno patrimoniale e se capaci di
dare reddito anche di danno finanziario.
Per quanto riguarda l’applicazione del criterio del
danno patrimoniale, occorre determinare la spesa
necessaria per ripristinare l'efficienza del bene
danneggiato: a tal fine si può considerare o il più
probabile valore di mercato oppure il più probabile
valore del costo di riproduzione deprezzato o di
sostituzione. Per la stima dei danni subiti da un
immobile si adotta in genere il criterio del valore di
costo di riproduzione o quello di sostituzione,
quantificando i relativi costi a nuovo ed applicando poi
opportuni coefficienti di deprezzamento per tener conto
della sua vetustà e del suo stato di manutenzione.
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