Collegio Consultivo Tecnico
Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il
nuovo Codice dei contratti pubblici. Esso, tra l’altro,
recepisce tra i
rimedi
alternativi alla tutela giurisdizionale anche
l’istituto
del Collegio consultivo tecnico, che fu istituito nel 2020.
Solo per i procedimenti già avviati, alla data di entrata in
vigore, le
nuove norme sono applicate a partire dal 1°
luglio 2023.
Ciò premesso, sulla Gazzetta Ufficiale n.
77 del 31 marzo 2023, Supplemento Ordinario n. 12, è stato
pubblicato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato
in vigore per
tutti i nuovi procedimenti
dal 1° aprile 2023. Il vecchio Codice, di cui al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”,
sarà
abrogato a partire dal 1° luglio 2023 e da
tale data le nuove norme saranno applicate a tutti i
procedimenti in corso.
Il nuovo Codice tratta specificamente del
Collegio consultivo tecnico agli articoli, dal 215 al 219,
del
Libro V, “Del contenzioso e dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione. Disposizioni finali e
transitorie”, Parte I, “Del contenzioso”, Titolo II,
“I rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale”.
L’istituto del Collegio consultivo tecnico
nel nuovo Codice degli appalti
Il nuovo
Codice prevede la costituzione di un Collegio consultivo
tecnico al fine di prevenire le controversie o consentire la
rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di
ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei
contratti, per cui ciascuna parte può chiederne la
costituzione. Le modalità di costituzione del Collegio
consultivo tecnico sono definite nell’Allegato V.2.
Inoltre,
per i lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o
superiore a 1 milione di euro, la costituzione del Collegio
è obbligatoria. È precisato inoltre che il Collegio
consultivo tecnico esprime pareri oppure, in assenza di una
espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi
natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter
del Codice di procedura civile.
Inoltre, qualora la pronuncia assume valore di lodo
contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è
comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. È
altresì stabilito che l’inosservanza dei pareri o delle
determinazioni del Collegio consultivo tecnico è valutata ai
fini della responsabilità del soggetto agente per danno
erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali. Al contrario,
l’osservanza delle determinazioni del Collegio consultivo
tecnico comporta l’esclusione della responsabilità per danno
erariale, fatta salva l’ipotesi di condotta dolosa.
Tale articolo riguarda l’arbitrato
irrituale
o libero, il quale nasce dalla volontà delle parti,
espressa con disposizione scritta, di deferire al
soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) la
risoluzione della controversia mediante
determinazione contrattuale o lodo contrattuale. Con
esso le parti si impegnano ad adottare la
determinazione o volontà del soggetto terzo (arbitro
o collegio arbitrale) come se fosse un accordo
diretto tra esse. In caso di difformità, il lodo
contrattuale è annullabile dal giudice competente.
Pertanto nell’arbitrato irrituale il lodo ha valenza
di contratto tra le parti ed è eventualmente
impugnabile avanti il giudice di primo grado. L'arbitrato
rituale,
invece, si svolge come un vero e proprio giudizio,
secondo le norme del codice di procedura civile, in
particolare del Capo III
Del procedimento
e si conclude con la pronuncia della sentenza,
denominata “lodo arbitrale”, redatta in forma
scritta, deliberata a maggioranza di voti, con la
partecipazione di tutti gli arbitri. (Cfr. S.
Clarelli,
L'arbitrato e il ruolo dei
professionisti tecnici, Consulente immobiliare, Il
Sole 24 Ore, n. 985/2015).
|