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Collegio Consultivo Tecnico

 

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici. Esso, tra l’altro, recepisce tra i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale anche l’istituto del Collegio consultivo tecnico, che fu istituito nel 2020. Solo per i procedimenti già avviati, alla data di entrata in vigore, le nuove norme sono applicate a partire dal 1° luglio 2023.

 

Ciò premesso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, Supplemento Ordinario n. 12, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore per tutti i nuovi procedimenti dal 1° aprile 2023. Il vecchio Codice, di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”[1], sarà abrogato a partire dal 1° luglio 2023 e da tale data le nuove norme saranno applicate a tutti i procedimenti in corso.

Il nuovo Codice tratta specificamente del Collegio consultivo tecnico agli articoli, dal 215 al 219, del Libro V, “Del contenzioso e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie”, Parte I, “Del contenzioso”, Titolo II, “I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale”.

 

L’istituto del Collegio consultivo tecnico nel nuovo Codice degli appalti

Il nuovo Codice prevede la costituzione di un Collegio consultivo tecnico al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, per cui ciascuna parte può chiederne la costituzione. Le modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico sono definite nell’Allegato V.2.

Inoltre, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del Collegio è obbligatoria. È precisato inoltre che il Collegio consultivo tecnico esprime pareri oppure, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile.[2] Inoltre, qualora la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. È altresì stabilito che l’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Al contrario, l’osservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico comporta l’esclusione della responsabilità per danno erariale, fatta salva l’ipotesi di condotta dolosa.

 

[1] Cfr. S. Clarelli, Estimo immobiliare, industriale e aziendale, Hoepli, 2017.

[2] Tale articolo riguarda larbitrato irrituale o libero, il quale nasce dalla volontà delle parti, espressa con disposizione scritta, di deferire al soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) la risoluzione della controversia mediante determinazione contrattuale o lodo contrattuale. Con esso le parti si impegnano ad adottare la determinazione o volontà del soggetto terzo (arbitro o collegio arbitrale) come se fosse un accordo diretto tra esse. In caso di difformità, il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente. Pertanto nell’arbitrato irrituale il lodo ha valenza di contratto tra le parti ed è eventualmente impugnabile avanti il giudice di primo grado. L'arbitrato rituale, invece, si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme del codice di procedura civile, in particolare del Capo III Del procedimento e si conclude con la pronuncia della sentenza, denominata “lodo arbitrale”, redatta in forma scritta, deliberata a maggioranza di voti, con la partecipazione di tutti gli arbitri. (Cfr. S. Clarelli, L'arbitrato e il ruolo dei professionisti tecnici, Consulente immobiliare, Il Sole 24 Ore, n. 985/2015).

 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ECONOMICA E DI CONSULENZA AMBIENTALE - DOTT.ING. SERGIO CLARELLI

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